La DIchiarazione di COnformità (DI.CO) è un documento molto importante che deve essere rilasciato dalla ditta installatrice degli impianti sia elettrici che meccanici, alla conclusione dell'installazione dell'impianto e dopo averlo collaudato.
Dichiarazione di Conformità
Con la DI.CO (Dichiarazione di conformità), l'installatore garantisce che l'impianto è realizzato a regola d'arte e conforme alle normative vigenti e se ne prende la responsabilità del funzionamento e della correttezza dell'esecuzione a vita.
Per quanto riguarda gli impianti elettrici, la dichiarazione di conformità è diventata obbligatoria dopo il 1990 anno in cui è entrata in vigore la Legge 46/90 che per la prima volta regolamentava la materia degli impianti elettrici in Italia. Prima della legge 46/90 nessun documento era obbligatorio.
Esistono quindi ancora alcune attività lavorative, il cui impianto risale ad un periodo antecedente il 1990, che non possiedono nessuna documentazione.
Ogni qualvolta un installatore interviene a modificare un impianto, o ad eseguire interventi di manutenzione, o ad ampliarlo deve rilasciare una DI.CO. al committente, nella quale deve essere ben specificato il tipo d'intervento effettuato.
L'installatore rilascia la Di.Co. solo per la parte d'impianto su cui ha effettuato la modifica, e non sull'intero impianto. È per questo motivo che la presenza di una Di.Co. che riporti un intervento parziale sull'impianto non può essere considerata sufficiente per garantire la correttezza dell'intero impianto.
Se l'impianto oggetto dell'intervento rientra nei casi in cui è obbligatoria la presenza di un progetto allora l'installatore dovrà indicare nella Di.Co. il riferimento al progetto seguito.
OBBLIGO DELL'INSTALLATORE
L'installatore è tenuto per legge a consegnare la Dichiarazione di Conformità al cliente alla conclusione dell'installazione degli impianti e al relativo collaudo.
La Di.Co. deve essere rilasciata solo dalla ditta che ha eseguito fisicamente l'impianto. Non può essere rilasciata da una ditta che ha preso in mano l'impianto che aveva già iniziato un'altra ditta.
SANZIONI
Il DM 37/08, stabilisce le sanzioni amministrative derivanti da errate gestioni della Di.Co., nei seguenti casi:
- l'installatore non rilascia la Di.Co.;
- l'installatore realizza un impianto che necessita di progetto senza però la presenza di quest'ultimo.
DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA (DI.RI.)
Cosa succede se un'attività non ha la Dichiarazione di conformità del proprio impianto elettrico? Il DM 37/08 dà la possibilità a tutti gli impianti antecedenti il 2008 di far redigere da tecnico abilitato una Dichiarazione di Rispondenza (Di.Ri.) con la quale il tecnico preposto controlla l'intero impianto e lo dichiara a regola d'arte.
La Di.Ri. sostituisce la Di.Co. e il progetto (se obbligatorio) "sana" tutte le mancanze documentali.