Il bonus idrico, inizialmente introdotto nel 2021, è stato prorogato con la Legge di Bilancio 2022 con stanziamento di un fondo pari a 1,5 milioni di euro. La proroga è di due anni, per cui verranno rimborsate le spese sostenute fino al 2023.

COS’È IL BONUS IDRICO

Il bonus idrico, conosciuto anche come bonus bagno o bonus rubinetti, è un contribuito finalizzato al risparmio idrico. L’agevolazione, fino ad un massimo di 1000 euro, può essere ottenuta per le spese sostenute, e regolarmente documentate, per interventi di efficientamento idrico.

COSA COMPRENDE

Le spese di efficientamento per le quali il bonus è riconosciuto possono consistere in:
 Fornitura e posa di sanitari e sistemi di scarico, con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri;
 Fornitura e installazione di rubinetti, miscelatori bagno, rubinetti e miscelatori cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto;
 Soffioni doccia e colonne doccia, con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto;
 Opere murarie o idrauliche collegate per l’installazione e lo smontaggio di quanto previsto ai punti precedenti.

Tra le spese ammissibili al fine di ottenere il rimborso non rientrano quelle sostenute per l’acquisto di piatto doccia, sedile wc, copri vaso, bidet e box doccia con colonna integrata.
Non rientrano tra i prodotti rimborsabili neanche lavandini, autoclave e serbatoio di accumulo o la sostituzione di vasca con piatto doccia.

REQUISITI NECESSARI

Il bonus può essere richiesto da persone fisiche maggiorenni, residenti in Italia che godono di diritto di proprietà, altri diritti reali o personali di godimento su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.
I prodotti possono essere acquistati sia nei negozi fisici che online, purché il fornitore rilasci la fattura e la documentazione dalle quali devono essere chiaramente ricavabili le specifiche tecniche del prodotto, della posa dell’installazione (o comunque di tutte le spese per le quali si chiede il rimborso). Il pagamento deve essere tracciabile quindi dovrà avvenire tramite bonifico bancario o postale, carta di credito, di debito o prepagata, assegno bancario o circolare.
Inoltre, il Ministero ha reso disponibile online il “Modello esercente bonus idrico” per i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica.

COME RICHIEDERLO

Per poter riscattare il bonus è necessario avanzare la relativa domanda sulla piattaforma del Ministero della transazione ecologica (MITE).
Alla piattaforma si accede tramite identità digitale. L’identità dei beneficiari sarà accertata tramite spid o Carta d’Identità Elettronica. Al momento della registrazione l’interessato dovrà fornire le dichiarazioni sostitutive di autocertificazione con:
 Nome, cognome e codice fiscale del beneficiario;
 Importo della spesa sostenuta per cui si richiede il rimborso;
 Quantità del bene e specifiche della posa in opera o istallazione;
 Specifiche tecniche, per ogni bene sostituito da apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, oltre a specifica della portata massima d’acqua (in l/min) del prodotto acquistato;
 Identificativo catastale dell’immobile (Comune, Sezione, Sezione Urbana, Foglio, Particella, Subalterno) per cui è stata presentata istanza di rimborso;
 Dichiarazione di non avere fruito di altre agevolazioni fiscali per la fornitura, posa in opera e installazione dei medesimi beni;
 Coordinate del conto corrente bancario/postale (Iban) del beneficiario su cui accreditare il rimborso;
 Indicazione del titolo giuridico per il quale si richiede il bonus (proprietario, cointestatario, locatario, usufruttuario ecc.);
 Attestazione del richiedente, se non proprietario o comproprietario, degli estremi del contratto da cui trae titolo, con relativa attestazione di avvenuta comunicazione al cointestatario/proprietario;
 Copia della fattura elettronica o del documento commerciale in cui è riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.

IL BONUS IDRICO COSTITUISCE REDDITO IMPONIBILE?

Il rimborso può ammontare a massimo 1000 euro, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).